1. È considerato alternativo ogni metodo che elimina totalmente l'uso degli animali o che riduce il numero degli animali necessari ad eseguire una determinata procedura, o che impiega lo stesso numero di animali per ottenere un numero maggiore di informazioni pertinenti alla procedura ovvero ne raffina l'esecuzione diminuendo la sofferenza imposta all'animale.
2. I metodi alternativi validati dall'European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM) e adottati dalle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), dalle direttive nazionali e internazionali per la registrazione dei farmaci e dall'Allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, e successive modificazioni, devono essere recepiti dal Ministero della salute e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale come metodi ufficialmente riconosciuti.
a) i progetti che non si avvalgono dell'uso di animali;
b) i progetti che utilizzano metodi alternativi all'uso di animali;
c) i progetti che utilizzano un minore numero di animali o comportano procedimenti meno dolorosi;
d) le ricerche su protocolli per il minore impiego di specie e di numero di animali;
e) le ricerche finalizzate allo studio di metodi alternativi all'uso di animali.